Indennità di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA, alle apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo, alle disoccupate o sospese,
alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo, alle lavoratrici
addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), alle lavoratrici a domicilio, alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità), alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS e non pensionate (tenute
però a versare il contributo con l'aliquota maggiorata) ed alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.
In linea di massima, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina tre mesi dopo lo stesso e viene indennizzato, salvo eccezioni, con una indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera
calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo.